ARTICOLO 1:
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E’ costituita la “ASSOCIAZIONE AMICI DI MEDJUGORJE DI VARESE”.

 

ARTICOLO 2:Sede

L’Associazione ha sede in  Piazza Repubblica, 4 – 21051 Arcisate (VA).

L’Assemblea dell’associazione può deliberare l’apertura di eventuali sedi distaccate ovvero la variazione della sede legale.

 

ARTICOLO 3:

Oggetto e scopo

L’Associazione non ha fini pratici, è senza scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di diffusione del messaggio di Medjugorje attraverso l’organizzazione di momenti di preghiera, convegni, pellegrinaggi ed ogni altra attività utile allo scopo. L’associazione potrà altresì effettuare o sostenere opere di assistenza e beneficenza atte a rendere ancora più attuale e concreto il messaggio di Medjugorje.

Le attività di cui sopra sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite gratuitamente dai propri soci.

L’attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai soci possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea dei Soci.

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

 

ARTICOLO 4:
Patrimonio ed entrate dell’Associazione

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Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili o immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici o privati ovvero da  persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Il fondo di dotazione iniziale è costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori.

Per l’adempimento degli scopi associativi l’Associazione può disporre delle seguenti entrate:

  • i versamenti effettuati dai fondatori e da tutti coloro che si associano impegnandosi a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’associazione;
  • i redditi derivanti dal patrimonio dell’associazione;
  •  le donazioni e i lasciti testamentari;
  • gli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Annualmente il Consiglio Direttivo stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione alla Associazione da parte di chi intende aderirvi e la quota annuale di iscrizione all’Associazione.

L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all’atto dell’ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione.

I versamenti al fondo di dotazione sono comunque a fondo perduto, non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell’Associazione, di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione non può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

 

ARTICOLO 5:
Soci

Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che aderiscono alla stessa versando le quote sociali ed impegnandosi a contribuire alla realizzazione degli scopi associativi.

L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

La divisione tra soci fondatori e soci ordinari non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione. Ciascun aderente ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione. Chi intende aderire all’Associazione deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo il quale potrà accettarla ovvero respingerla mediante comunicazione scritta in cui dovranno essere indicati i motivi del rigetto.

In questo caso l’aspirante socio potrà, entro trenta giorni, presentare ricorso all’assemblea prenderà in esame la sua richiesta nel corso della sua prima riunione.

In caso di non accettazione di un associato il Consiglio Direttivo restituirà allo stesso la quota associativa eventualmente versata e non provvederà all’iscrizione del nominativo nel libro degli associati.

La partecipazione all’Associazione si intende rinnovata di anno in anno. Si considera dimissionario il socio che non provvede al versamento della propria quota annuale entro e non oltre il trenta aprile di ciascun anno.

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi chiunque partecipi all’Associazione può esserne escluso con deliberazione, anche immotivata, del Consiglio Direttivo.

 

ARTICOLO 6:
Diritti e doveri dei soci

I soci sono obbligati:

  • ad osservare il presente statuto e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  • a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione;
  •  a versare la quota associativa annua di cui all’art. 5.

I soci hanno diritto:

    • a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  • a partecipare alle assemblee con diritto di voto;

 

ARTICOLO 7:medjugorje_church
Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  • l’assemblea dei soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Segretario Tesoriere

 

ARTICOLO 8:
L’Assemblea

L’assemblea è costituita da tutti i soci aderenti all’associazione di cui all’art. 5, è l’organo sovrano dell’Associazione stessa ed è ordinaria e straordinaria.

L’assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ovvero dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno entro il 30 aprile per l’approvazione del bila

ncio consuntivo.

La convocazione dell’assemblea è effettuata mediante comunicazione postale o elettronica (mail, fax o SMS) contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora sia della prima che della seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare spedita all’indirizzo risultante dal libro degli aderenti all’associazione a tutti i soci, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo almeno dieci giorni prima dell’adunanza. L’assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti, in proprio o in delega, almeno la metà dei suoi membri.

In seconda convocazione l’assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualunque sia il numero dei

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presenti.

L’assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare anche senza formalità di convocazione qualora siano presenti tutti i soci e tutti i membri del Comitato Direttivo.

Ogni aderente all’Associazione ha diritto ad un voto esercitabile anche mediante delega apposta in calce all’avviso di convocazione. La delega può essere conferita esclusivamente ad altro aderente all’Associazione anche membro del Comitato Direttivo.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per la deliberazione di scioglimento dell’associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto tanto in prima che in seconda convocazione.

L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero dal vicepresidente o, anche in sua assenza da un membro del consiglio direttivo eletto dai presenti o dal socio più anziano presente. L’assemblea elegge un segretario che redigerà il verbale della seduta. Nel caso di assemblee straordinarie la carica di segretario è ricoperta da un Notaio.

Oltre all’approvazione del bilancio consuntivo redatto dal Consiglio Direttivo spetta all’assemblea:

– la nomina del Consiglio Direttivo;

– la delibera di eventuali regolamenti interni e delle modifiche statutarie.

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ARTICOLO 9:
Il Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario Tesoriere.

I consiglieri devono essere aderenti all’Associazione e durano in fino a revoca o dimissioni ovvero per il tempo stabilito dall’assemblea all’atto della nomina.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri il Consiglio Direttivo si intende decaduto. Esso rimane in carica per esperire l’ordinaria amministrazione e deve convocare l’assemblea entro tre mesi per procedere alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un solo membro del Consiglio Direttivo il Consiglio stesso fa luogo alla cooptazione di un nuovo membro. Il consigliere cooptato rimane in carica sino alla prima assemblea che dovrà essere chiamata ad eleggere il nuovo consigliere. Il consigliere eletto rimane in carica per il periodo residuo di durata del Consiglio Direttivo.

Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso salvo l’eventuale rimborso delle spese documentate effettivamente sostenute per l’espletamento dell’incarico.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario Tesoriere.

Al Consiglio Direttivo spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con facoltà dello stesso di delegare uno o più poteri direttamente al Presidente.

Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza dell’Associazione sia in giudizio che di fronte a terzi.

Su deliberazione del Consiglio Direttivo il Presidente può attribuire la rappresentanza dell’Associazione anche a terzi estranei al Consiglio stesso.

In caso di assenza o impedimento del Presidente i suoi poteri passano al Vice Presidente.

Al Segretario Tesoriere spetta la redazione e la tenuta dei libri associativi: libro degli associati, libro delle deliberazioni dell’assemblea degli associati e libro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Inoltre il Segretario Tesoriere curerà la riscossione di tutte le entrate dell’Associazione rilasciandone valida quietanza. Egli provvederà ai pagamenti e curerà la tenuta della contabilità. I valori a lui affidati saranno depositati in conti correnti aperti presso istituti bancari o postali a nome dell’Associazione. Su detti conti correnti potranno operare anche altri membri del Consiglio Direttivo che avranno depositato la firma presso gli istituti di credito.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da un altro membro del Consiglio stesso. La convocazione è effettuata mediante comunicazione postale o elettronica (mail, fax, SMS) contenente l’indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e le materie da trattare da spedirsi almeno tre giorni prima dell’adunanza.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito e atto a deliberare anche in assenza di convocazione qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente. In assenza anche del Vice Presidente il consiglio sarà presieduto dal consigliere più anziano presente.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto di chi presiede la seduta.

 

ARTICOLO 10:
I libri dell’Associazione

Oltre ai libri espressamente previsti dalla legge l’Associazione terrà i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo nonché il libro degli aderenti all’Associazione.

 

ARTICOLO 11:medjugorje-2Bilanci

L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo deve essere approvato dall’assemblea dei soci entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell’esercizio, oppure qualora particolari esigenze lo richiedessero entro il maggior termine del 30 giugno.

 

ARTICOLO 12:
Risultati di gestione

All’Associazione è vietato distribuire, anche in via indiretta, utili o avanzi di gestione comunque nominati, nonché fondi, riserve o capitale a meno che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni o enti aventi scopo analogo.

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il Consiglio Direttivo può chiedere ai soci la copertura dei disavanzi di gestione.

 

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ARTICOLO 13:
Scioglimento

La durata dell’Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere procrastinata mediante delibera assembleare.

In caso di scioglimento dell’Associazione per qualsiasi causa l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni o enti aventi scopo analogo o comunque aventi scopi di assistenza e beneficenza.

 

ARTICOLO 14:
Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto sarà rimessa ad un giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti. In mancanza di accordo sulla nomina dell’arbitro la stessa verrà effettuata dal Presidente del Tribunale di Varese.

 

ARTICOLO 15:
Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto si deve fare riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del codice civile e in subordine alle norme contenute nel libro V del codice civile.

 

Firmati: Leva Antonio, Emma Antognazza, Bertovani Enzo, Broggini Carlo, Notaio Carmelo Candore.

 

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